La legge 68/99 è finalizzata all’occupazione delle persone con disabilità e sancisce che, a seconda della dimensione dell’organico aziendale, una quota deve essere obbligatoriamente destinata ai lavoratori disabili:
- fino a 14 dipendenti nessun obbligo;
- da 15 a 34 dipendenti 1 lavoratore disabile;
- da 35 a 49 dipendenti 2 lavoratori disabili;
- Da 50 dipendenti il 7% è destinato ai lavoratori disabili e una unità alla categoria protetta.
Tuttavia, gli art. 3 e 3bis della legge 68/99 prevedono il cosiddetto Esonero Parziale per le aziende con più di 35 dipendenti che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato per le quali è previsto il pagamento di un tasso INAIL pari o superiore al 60 per mille (quali per esempio le aziende del settore edile e metalmeccanico).
Entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, infatti, le suddette aziende possono presentare un’autocertificazione ai Servizi per il Lavoro, arrecante tutte le specifiche necessarie per l’eventuale concessione dell’esonero parziale.
L’accoglimento della richiesta da parte dei Servizi per il Lavoro determina il versamento del cosiddetto “contributo esonerativo” pari a € 39,21 per ogni giornata e per ogni disabile non occupato. Il pagamento di tale importo dovrà effettuarsi trimestralmente e confluirà nel fondo regionale per l’occupazione dei disabili.