Alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. 616/2025, con la presente circolare, desideriamo fornire alcune indicazioni in merito alla disciplina delle anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Riteniamo fondamentale sottolineare che, secondo la disciplina vigente, la contrattazione collettiva o individuale può riguardare un’anticipazione dell’accantonamento maturato ma è importante chiarire che, considerato l’inasprimento da parte degli organi di vigilanza, non è possibile considerare il trasferimento automatico del rateo mensile in busta paga; questa prassi equivarrebbe a una mera integrazione retributiva, con ulteriori implicazioni anche sul piano contributivo.
Tale operazione sembrerebbe contrastare con la ratio dell’istituto del TFR, il quale è stato istituito proprio per garantire ai lavoratori un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Pertanto, in merito alle conseguenze sul piano ispettivo, qualora si riscontri l’ipotesi di anticipazione illegittima del TFR, il personale ispettivo richiederà al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR impropriamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004, con l’eventuale applicazione della sanzione amministrativa fino a 3.000 euro.